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LIBERTÀ DI PENSIERO E SOCIAL NETWORK

Con l’avvento dell’epoca digitale e in particolar modo dei social network, la nostra libertà di espressione e il diritto di critica, sanciti dall’art. 21 della nostra Costituzione, stanno riscontrando (giustamente) dei limiti, ad altri diritti sanciti sempre costituzionalmente o ancora nel Codice Civile, come per esempio il diritto del datore di lavoro alla tutela del proprio onore e della propria reputazione o ancora la diligenza del prestatore di lavoro o l’obbligo di fedeltà del dipendente sanciti rispettivamente dagli artt. 2104 e 2105 del c.c.

L’equilibrio e la ponderazione dei diversi diritti garantiti è sempre stato presente nel nostro ordinamento, ma recentemente i ricorsi e la loro risoluzione si sta facendo sempre più complicata.

Più volte, infatti la Corte di Cassazione si è in merito espressa cercando di fare un ragionamento oculato in merito. Dopo varie manifestazioni, due sono le cose certe e indiscutibili:

- deve esserci la cosiddetta continenza sostanziale, ovvero i fatti raccontati devono basarsi e corrispondere alla realtà, e continenza formale, in base alla quale, le modalità di comunicazione ed espressione devono avvenire con forma moderata e commisurata (è quindi chiaramente sottolineato il fatto che si tratta di un diritto di critica e non di libertà di dire ciò che si vuole)

- la sanzione attribuita deve essere proporzionata (sent. del Tribunale di Milano dell’11 novembre 2017)

In una parola, consapevolezza.


Un altro punto da tenere presente però è il mezzo di comunicazione. Se infatti si utilizza un software come facebook, nella sua funzionalità di scrittura di un post, raggiungendo così un numero indeterminato di persone, “è legittimo il licenziamento per giusta causa trattandosi di condotta idonea a concretizzare un grave inadempimento del dovere di fedeltà imposto al dipendente” (Cass. 10280/2018).

Se invece la modalità di comunicazione è privata, i lavoratori possono dare libero sfogo alla propria insoddisfazione rispetto alla gestione aziendale (Cass. 21965/2018).


Prestiamo molta attenzione a cosa e come esprimiamo quindi il nostro pensiero nei social network perché ci potrebbero essere delle conseguenze di cui non siamo a conoscenza.


Per rimanere aggiornati su queste e molte altre novità, seguite il nostro sito web, le pagine social e il nostro canale YouTube, dove settimanalmente pubblichiamo video informativi.


Studio Legale MB

Dott.ssa Roberta Girardi


Vittorio Veneto, 26 aprile 2021



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